23 Aprile 2024
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Regolamenti

Codice Deontologico






























Codice Deontologico

Principi fondamentali


Il presente Codice deontologico traccia le linee guida ed i principi, inderogabili e obbligatori, di lealtà, correttezza e probità, come previsti dallo Statuto dell’A.C.S.I., approvato dal Congresso Nazionale dell’11/05/2013.
Tutti i tesserati A.C.S.I. in qualità di atleti, tecnici, dirigenti, ufficiali di gara, e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo, in eventuali altre qualifiche diverse da quelle predette, comprese quelle di socio cui è riferibile direttamente o indirettamente il controllo delle società sportive, sono tenuti all'osservanza del presente Codice e la loro violazione costituisce grave inadempimento, meritevole di adeguate sanzioni. Non può essere invocata, a nessun effetto, l’ignoranza del Codice e delle norme che lo compongono.

1) Osservanza della disciplina sportiva

I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo sono obbligati all'osservanza delle norme statutarie, regolamentari e sulla giustizia, nonché delle altre misure e decisioni adottate dall’A.C.S.I., ivi compreso il presente Codice. Essi sono tenuti ad adire previamente agli strumenti di tutela previsti dai rispettivi ordinamenti.
Gli organi competenti adottano le misure dirette a facilitare la conoscenza e il rispetto della normativa vigente.
Le società, le associazioni e gli altri Enti dell'ordinamento sportivo rispondono dei comportamenti adottati, in funzione dei loro interessi, da parte dei propri tesserati, dirigenti o soci e devono adottare codici organizzativi idonei alla prevenzione degli illeciti.

2) Principio di lealtà

I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo devono comportarsi secondo i principi di lealtà e correttezza in ogni funzione, prestazione o rapporto comunque riferibile all'attività sportiva. I tesserati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo cooperano attivamente alla ordinata e civile convivenza sportiva.

3) Divieto di alterazione dei risultati sportivi

E' fatto divieto ai tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo di compiere, con qualsiasi mezzo, atti diretti ad alterare artificiosamente lo svolgimento o il risultato di una gara ovvero ad assicurare a chiunque un indebito vantaggio nelle competizioni sportive.

4) Divieto di doping e di altre forme di nocumento della salute

E' fatto divieto ai tesserati, gli affiliati e agli altri soggetti dell'ordinamento sportivo di tenere comportamenti comunque in violazione o in contrasto con la disciplina antidoping in vigore. I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo devono astenersi da qualsiasi altra condotta atta a recare pregiudizio alla salute dell'atleta.

5) Principio di non violenza

I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo non devono adottare comportamenti o rilasciare dichiarazioni che in qualunque modo determinino o incitino alla violenza o ne costituiscano apologia.
I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo devono astenersi da qualsiasi condotta suscettibile di ledere l'integrità fisica e morale dell'avversario nelle gare e nelle competizioni sportive e adottano iniziative positive per sensibilizzare il pubblico delle manifestazioni sportive al rispetto degli atleti, delle squadre e dei relativi sostenitori.

6) Principio di non discriminazione

I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo devono astenersi da qualsiasi comportamento discriminatorio in relazione alla razza, all'origine etnica o territoriale, al sesso, all'età, alla religione, alle opinioni politiche e filosofiche, e di ogni altra espressione del pensiero.

7) Divieto di dichiarazioni lesive della reputazione

I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo non devono esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione dell'immagine o della dignità personale di altri persone o di organismi operanti nell'ambito dell'ordinamento sportivo.

8) Dovere di riservatezza

Salvo il diritto di adire gli organi di vigilanza e giustizia nei casi previsti dall'ordinamento sportivo, i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo sono tenuti a non divulgare informazioni riservate relative a procedimenti in corso prima che gli atti e i provvedimenti finali siano formalizzati e pubblicizzati.
I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo non devono fornire a terzi informazioni riservate relative all'Ente di appartenenza o da questi detenute.

9) Principio di imparzialità

I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo devono operare con imparzialità ed evitare disparità di trattamento nei confronti dei soggetti con cui hanno rapporti in funzione dell'attività che svolgono nell'ambito sportivo.
Al di fuori di rapporti contrattuali leciti e trasparenti, i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo non chiedono né accettano, per sé o per altri, somme di denaro, regali o altri benefici, qualora essi eccedano il modico valore e siano offerti in occasione dello svolgimento dell’attività in ambito sportivo.

10) Prevenzione dei conflitti di interessi

I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo sono tenuti a prevenire situazioni, anche solo apparenti, di conflitto con l'interesse sportivo, in cui vengano coinvolti interessi personali o di persone ad essi collegate.
E' fatto divieto ai tesserati e agli altri soggetti dell'ordinamento sportivo di effettuare scommesse, direttamente o per interposta persona, aventi ad oggetto i risultati relativi a competizioni alle quali si partecipi o alle quali si abbia diretto interesse.

11) Dovere di collaborazione

I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo sono tenuti a collaborare con gli organi di giustizia endoassociativi, ai fini della corretta applicazione della normativa vigente. A tal fine, essi sono tenuti a comunicare agli uffici competenti dell’Ente ogni provvedimento di autorità giudiziarie o sportive di cui siano destinatari, rilevante ai fini dell’applicazione del presente Codice e a fornire ai medesimi tutte le informazioni relative e le integrazioni richieste.

12) Tutela dell’onorabilità degli organismi sportivi

A tutela dell’onorabilità è previsto che i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo sono immediatamente sospesi in via cautelare, in caso di condanna, ancorché con sentenza non definitiva, per i delitti indicati di seguito, in allegato 1, o che sono stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza personale. La sospensione permane sino alla successiva sentenza assolutoria o alla conclusione del procedimento penale o alla scadenza o revoca delle misure di prevenzione o di sicurezza personale. La misura cautelare della sospensione ha una durata massima di diciotto mesi, decorsi i quali cessa di avere applicazione.




ELENCO ALLEGATO 1


Interventi nel settore del gioco e delle scommesse clandestine e tutela alla correttezza nello svolgimento di competizioni agonistiche (legge 13/12/1989, n. 401): “frode sportiva”.

Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping (legge 14/12/2000, n. 376):“doping”.

Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell’amministrazione controllata (legge 16/03/1942, n. 267) - Titolo VI – Capo I– Reati commessi dal fallito – Capo II - Reati commessi da persone diverse dal fallito, da art. 216 a art.235:
art. 216: “bancarotta fraudolenta”; art. 217: “bancarotta semplice”; art. 218: “ricorso abusivo al credito”; art. 220: “denuncia di creditori inesistenti e altre inosservanze da parte del fallito”; art. 227: “reati dell’institore”; art. 228: “interesse privato del curatore negli atti del fallimento”; art. 229: “accettazione di retribuzione non dovuta”; art. 230:“omessa consegna o deposito di cose del fallimento”; art. 233: “mercato di voto”; art. 234: “esercizio abusivo di attività commerciale”.

Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui (legge 20/02/1958, n.75).

Delitti contro la personalità individuale (da art. 600 a art. 604c.p.):
art. 600: “riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù” – art. 600 bis: “prostituzione minorile” – art. 600 ter: “pornografia minorile” – art. 601: “tratta di persone” – art. 603:“plagio”.

Delitti contro la libertà personale (da art. 605 a art. 609 deciesc.p.):
art. 605: “sequestro di persona” – art. 609 bis: “violenza sessuale” – art. 609 quater: “atti sessuali con minorenne” – art. 609 quinquies: “corruzione di minorenne”.

Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo internet (legge 6/02/2000, n.38).

Norme di attuazione dell’art. 18 della Costituzione in materia di associazioni segrete (legge 25/01/1982, n.17).

Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione (D.L.vo 6 settembre 2011, n.159)

Testo Unico in materia di disciplina degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope (DPR 9/10/1990, n. 309).

Disposizioni penali in materia di società e di consorzi previste dal Codice Civile (Titolo XI – Libro V).

Testo unico delle disposizioni in materia in materia di intermediazione finanziaria (D.L.vo 24 febbraio 1998, n. 58);

Delitti contro la Pubblica Amministrazione di cui ai seguenti artt. c.p.:
art. 314 (“peculato”); art. 316 (“peculato mediante profitto dell’errore altrui”); art. 316 bis (“malversazione a danno dello Stato”); art. 316ter (“indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato”); art. 317 (“concussione”); art. 318 (“corruzione per un atto d’ufficio”); art. 319 (“corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio”); art. 320 (“corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio”); art. 321 (“pene per il corruttore”); art. 322 (“istigazione alla corruzione”) .

Delitti contro la fede pubblica (da art. 453 a art. 498c.p.):
capo I – “Della falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo, da art. 453 a art. 466 c.p.;
capo II – “Della falsità in sigilli o strumenti o segni di autentificazione, certificazione o riconoscimento”, da art. 467 a art. 475 c.p.;
capo III – “Della falsità in atti” (ad esempio, “falso ideologico”, “falso materiale”), da art. 476 a art. 493bis c.p.;
capo IV - “Delle falsità personali” (ad esempio, “sostituzione di persona”, “false dichiarazioni sull'identità o su qualità personali proprie o di altri”, “possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi”, “usurpazione di titoli o di onori”), da art. 494 a art. 498 c.p.

Delitti contro il patrimonio di cui ai seguenti artt.c.p.:
art. 628 (“rapina”), art. 629 (“estorsione”), art. 630 (“sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione”); art. 640 (“truffa”); art. 640 bis “(truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche”); art. 644 (“usura”), art. 646 (“appropriazione indebita”); art. 648 (“ricettazione”); art. 648bis (riciclaggio); art. 648ter (“impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita”).

Delitti associativi di cui all’art. 416 c.p.: (“associazione per delinquere”) e all’art. 416 bis c.p. (“associazione di tipo mafioso”).

Interferenze illecite nella vita privata (615-bis, 623-bis c.p), installazione di apparecchiature atte ad intercettare od impedire conversazioni telefoniche o telegrafiche (617-bis, 623-bis c.p.).

Disposizioni penali relative alle armi da guerra e clandestine.

La misura cautelare si applica anche ai presenti reati nella ipotesi del tentativo, laddove configurabile, ex art. 56 c.p.


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